Periodicità delle verifiche
Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:
- in cantieri - in luoghi a maggior rischio in caso di incendio (quali discoteche, cinema, alberghi, banche, ecc.) - in tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco - in edifici con strutture portanti in legno - in ambienti nei quali avviene la lavorazione o il deposito di materiali combustibili - in locali adibiti a uso medico cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione o per usi di trattamenti estetici
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Obbligo di richiesta delle verifiche
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi,ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI o all’ASL/ARPA.
Tali verifiche sono comunque effettuate nei casi di:
- Esito negativo della verifica periodica;
- Modifica sostanziale dell’impianto;
- Richiesta del datore di lavoro;
Altri obblighi
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente agli uffici ISPESL e ASL/ARPA competenti per il territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti.
Impianti esistenti
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, se sono già trascorsi due/cinque anni dalla denuncia o dall’ultima visita bisogna richiedere la verifica periodica.